Covid-19 – Viaggiatori
Elenco C
Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Israele, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco.
Limitazioni
In base alla normativa italiana, gli spostamenti da/per questi Paesi sono consentiti senza necessità di motivazione.
Sono previste limitazioni in caso di transito o soggiorno in Paesi dell’ Elenco D e/o dell’ Elenco E nei 14 giorni antecedenti l’ingresso in Italia.
Adempimenti
Per tutti coloro che hanno soggiornato o transitato nei quattordici giorni antecedenti all’ingresso in Italia in uno o più Stati e territori di cui all’Elenco C dell’Allegato 20, la normativa prevede che al rientro in Italia sia obbligatorio:
- presentare la certificazione verde da cui risulti che ci si sia sottoposti a tampone molecolare o antigenico effettuato nelle 48 ore prima dell’ingresso in Italia con esito negativo
- compilare il modulo di localizzazione digitale che sostituisce l’autodichiarazione
- comunicare al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio il proprio ingresso (Consulta la pagina: COVID-19 Numeri verdi e informazioni regionali
La mancata presentazione della certificazione verde recante il risultato negativo del tampone di cui sopra comporta i seguenti obblighi:
- isolamento sanitario per dieci giorni presso l’indirizzo indicato nel modulo di localizzazione digitale
- tampone al termine dell’isolamento di dieci giorni.
Le disposizioni restano in vigore fino al 30 luglio 2021.
Deroghe
A condizione che non insorgano sintomi COVID-19, sono previste specifiche deroghe agli adempimenti di cui sopra:
- L’obbligo di tampone 48 ore prima della partenza non si applica nei casi previsti nei casi di cui all’art. 51 comma 7) lettere a), b), c), f), g), l), n), m), o), consultabili nella sezione Deroghe.
Data ultimo aggiornamento: 20 maggio 2021